IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, emanato con decreto rettorale 28 maggio 1996, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 1996, e in particolare l'art. 56 che dispone che, in attesa dell'emanazione del regolamento didattico d'Ateneo ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, rimangono in vigore le disposizioni sugli ordinamenti didattici contenute nello statuto dell'Universita' approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, con le successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successivi aggiornamenti; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1994 con il quale e' stata definita la tab. XIX-bis dell'ordinamento didattico universitario concernente il diploma universitario in chimica; Vista la proposta formulata dalle autorita' accademiche di questa Universita', volta ad ottenere l'istituzione del diploma universitario in chimica, presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali della sede di Como; Preso atto del parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 18 luglio 1996; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, con le successive modificazioni, e' ulteriormente modificato come di seguito specificato. Al titolo XIV "Diplomi universitari", prima degli articoli concernenti i diplomi della facolta' di farmacia, sono inseriti, con il conseguente scorrimento di quelli successivi, i seguenti nuovi articoli relativi ai diplomi conferiti dalla facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali della sede di Como e al diploma universitario in chimica. Seconda facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali (con sede in Como) Art. 233. - La facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali della sede di Como conferisce il diploma universitario in chimica. Diploma universitario in chimica Art. 234 (Istituzione del corso). - Presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali della sede di Como e' istituito il diploma universitario in chimica. Detto corso ha lo scopo di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali scientifici orientata alla formazione di esperti in attivita' applicativo-operative rese sempre piu' sofisticate dalle nuove tecnologie. Il corso di diploma e' ad indirizzo tessile, finalizzato allo sviluppo di specifiche professionalita' e formera' addetti alla industria della nobilitazione tessile, un settore ad elevata intensita' di capitale soggetto ad alto tasso di innovazione tecnologica, che effettua trattamenti chimico-fisici inclusi quelli coloristici. Il diplomato in chimica tessile potra' operare in tutti i settori dell'industria tessile in laboratori di ricerca ed in laboratori di controllo ed analisi. La durata del corso e' fissata in tre anni. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di "diplomato in chimica" e l'indirizzo tessile verra' menzionato nel certificato di diploma. Art. 235 (Iscrizione). - L'iscrizione al corso e' regolata dalle vigenti disposizioni in materia di accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti a ciascun corso e' stabilito dal senato accademico su proposta del consiglio di facolta' in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990. Le modalita' delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facolta'. Art. 236 (Corsi di laurea e diplomi affini. Riconoscimenti). - Ai fini del proseguimento degli studi, il corso di diploma universitario e' riconosciuto affine ai corsi di laurea in chimica, chimica industriale e scienza dei materiali. Nell'ambito dei corsi affini, il consiglio della struttura didattica riconoscera' gli insegnamenti seguiti con esito positivo facendo riferimento alla loro validita' culturale, propedeutica o professionale per la formazione richiesta dal corso al quale sono chiesti il trasferimento o l'iscrizione. In tali occasioni, il consiglio della struttura didattica stabilira', salvo colloqui integrativi su argomenti specifici e ferma restando l'equivalenza di due semestralita' ad una annualita', i moduli che possono essere riconosciuti nel passaggio dall'uno all'altro dei corsi ed indichera' l'anno di corso, di norma il terzo, cui lo studente potra' iscriversi. Art. 237 (Articolazione del corso di studi). - L'attivita' didattica complessiva comprende non meno di 500 ore/anno. Essa e' comprensiva delle esercitazioni (teoriche e di laboratorio), seminari, corsi monografici, correzione e discussione di elaborati. Le lezioni di tutti gli insegnamenti saranno compattate semestralmente. Le attivita' corrispondenti al tirocinio ed in parte quelle della formazione professionalizzante, possono essere svolte presso enti pubblici e privati qualificati mediante apposite convenzioni. Art. 238 (Ordinamento didattico). - L'ordinamento didattico e' formulato con riferimento alle aree disciplinari, intese come insieme di settori disciplinari scientificamente affini, aventi lo scopo di raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi. L'ordinamento didattico e' articolato nella formazione di base, nella formazione professionalizzante e nel tirocinio. Formazione di base 17 annualita' Area matematica: Lo studente deve acquisire le conoscenze di base del calcolo differenziale ed integrale, della geometria analitica, dei fondamenti dell'algebra moderna, dell'algebra lineare, dei metodi numerici per la risoluzione di problemi di calcolo, ivi compresa la conoscenza di un adeguato linguaggio di programmazione. Sono obbligatorie: una annualita' nel settore A01B; una annualita' nel settore A04A. Area fisica: Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della fisica classica, della misura fisica e delle tecniche del laboratorio di fisica, le nozioni di base delle proprieta' fisiche dei solidi e delle loro interazioni con le radiazioni. In particolare dovra' acquisire conoscenze della meccanica del punto e del continuo e gli argomenti principali della termodinamica classica e statistica, dell'elettromagnetismo e dell'ottica classica e quantistica. Sono obbligatorie: due annualita' nel settore B01A, una delle due annualita' sara' un corso di laboratorio. Area chimica: Lo studente deve acquisire i principi fondamentali della chimica analitica, della chimica fisica, della chimica generale, della chimica inorganica e della chimica organica nei loro aspetti teorici e sperimentali. Sono contenuti irrinunciabili: il sistema periodico degli elementi; la struttura atomica; la struttura molecolare ed il legame chimico; chimica nucleare e radiochimica; termodinamica chimica; le soluzioni; le reazioni chimiche; acidi e basi; fenomeni redox; gas, liquidi e solidi; cambiamenti di fase; cinetica chimica; elettrochimica; principi ed applicazioni delle spettroscopie; principi e tecniche dell'analisi chimica; relazioni, struttura e proprieta'; chimica degli elementi nei vari stati di ossidazione; chimica dei composti metallorganici; meccanismi di reazione; gruppi funzionali organici; composti aromatici; sistemi ciclici stereochimica; zuccheri, peptidi; macromolecole naturali e di sintesi. Sono obbligatorie: tre annualita' nel settore C01A; tre annualita' nel settore C02X; tre annualita' nel settore C03X; tre annualita' nel settore C05X. Delle tre annualita' per ogni settore disciplinare due sono corrispondenti a quelle dell'omologo corso di laurea, mentre la terza e' un corso teorico pratico specifico per il corso di diploma. Gli studenti sono inoltre tenuti a frequentare e superare il relativo esame di un corso opzionale (60 ore), scelto fra quelli attivati nella facolta' presenti nei settori che iniziano con le lettere A, B, C, D, E, I, che potra' servire o per approfondire i contenuti delle aree precedentemente indicate o per affrontare argomenti non trattati ma che servano ad indirizzare lo studente verso la formazione professionalizzante. Formazione professionalizzante e tirocinio (5 annualita') La formazione professionalizzante, insieme al tirocinio, da' un orientamento specifico alla formazione dello studente, cosi' da favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro. Al fine di aderire in modo flessibile alle necessita' del mondo produttivo e della ricerca e dello sviluppo, la formazione professionalizzante e' costituita da 5 annualita' scelte da un elenco di corsi appositamente costituito all'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, di cui almeno una dedicata alle attivita' di tirocinio ed una dedicata ad affrontare problemi di organizzazione aziendale e/o diritto industriale (settori: N04X, P02D). I corsi professionalizzanti possono essere proposti allo studente anche sulla base del lavoro di tirocinio. Art. 239 (Esame di diploma). - L'esame di diploma tende ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato: l'esame, da sostenersi con le modalita' stabilite dal consiglio delle strutture didattiche, consiste nella discussione sull'attivita' svolta nell'ambito del tirocinio. Art. 240 (Regolamento del corso di diploma). - Il consiglio della competente struttura didattica determinera', con apposito regolamento, in conformita' con il regolamento didattico d'Ateneo, l'articolazione del corso di diploma in accordo con quanto previsto dall'art. 11 secondo comma della legge n. 341/1990. In particolare sara' indicato il piano di studi nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di area disciplinare di cui all'art. 5, comma 2, della legge n. 341/1990. Nel manifesto degli studi saranno almeno individuati: i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati), con le relative denominazioni e propedeuticita' di esame; la durata di ciascun corso di insegnamento; la collocazione degli insegnamenti nei successivi periodi didattici (anni o semestri); le prove di valutazione degli studenti; i vincoli per l'iscrizione agli anni di corso successivi al primo. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Milano, 19 settembre 1996 Il rettore: MANTEGAZZA